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Oneri di urbanizzazione

URBANISTICA E EDILIZIA

Sull'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2036 c.c. avente ad oggetto somme corrisposte alla PA da un privato a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi ad operazioni edilizie
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 27 marzo 2013, n. 00171

Principio

1. Sull'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2036 c.c. avente ad oggetto somme corrisposte alla PA da un privato a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi ad operazioni edilizie.
1.1. L’azione di ripetizione d’indebito ex art. 2036 cod.civ., proponibile nei termini ordinari di prescrizione, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lett. “f” del c.p.a., dal momento che ha ad oggetto somme corrisposte alla PA da un privato a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi ad operazioni edilizie (Consiglio Stato sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258).
1.2. Il proprietario di un immobile non è tenuto al pagamento di quanto non già versato dal suo dante causa che non abbia corrisposto alcunché al momento del rilascio del titolo edilizio originario allorché gli importi dovuti per oneri di urbanizzazione siano prescritti ex art. 2946 c.c. (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033; cfr. anche Consiglio Stato sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258).
1.3. Quand'anche il privato abbia principiato il pagamento di oneri di urbanizzazione non dovuti, siccome prescritti, ciò non determina acquiescenza. Infatti, in materia di determinazione dei contributi attinenti al rilascio della concessione edilizia, l'azione del Comune è necessariamente informata a criteri di stretta legalità, dovendo detto contributo essere liquidato sulla base di parametri normativi predeterminati e non risultando, in tale contesto, alcun potere di disponibilità ai soggetti interessati, non può configurarsi acquiescenza sul “quantum debeatur” da parte dei privati; del resto, nella materia in questione, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la ripetibilità, entro il termine di prescrizione, delle maggiori somme pretese ed indebitamente già percepite dall’Amministrazione, a titolo di contributo di concessione, imposto al privato per il rilascio della stessa (si cfr. in proposito, Cons. di Stato, sez. V sent. n.2258/06 già richiamata in precedenza).

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 27 marzo 2013, n. 00171
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