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Oneri di urbanizzazione

Urbanistica e edilizia

1. Oneri di urbanizzazione. Presupposti per la loro debbenza. Mutamento di destinazione d'uso. Passaggio ad una diversa categoria funzionale autonoma. Aumento del carico urbanistico. 2. (segue): determinazione degli oneri concessori. Mero calcolo materiale. Motivazione. Non occorre.
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 00816

Principio

1. Oneri di urbanizzazione. Presupposti per la loro debbenza. Mutamento di destinazione d'uso. Passaggio ad una diversa categoria funzionale autonoma. Aumento del carico urbanistico.
1.1. Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, da artigianale a commerciale, comporta il passaggio ad una categoria funzionale autonoma avente diverso carico urbanistico, pertanto, ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 380 del 2001, detto mutamento, anche in assenza di interventi, comporta comunque l'insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione (cfr. Tar Veneto 26.11.2012 1445).
1.2. Qualora il mutamento di destinazione d'uso di un immobile comporti il passaggio da una classe contributiva originaria meno "pesante" (artigianale) ad un'altra tipologia (commerciale), non solo diversa ma anche più gravosa in termini di carico urbanistico, siamo in presenza di un cambio di destinazione d'uso tra categorie autonome da cui discende un aumento del carico urbanistico con conseguente mutamento degli "standard", presupposto, questo, sufficiente a giustificare la richiesta di contributo per oneri di urbanizzazione.
1.3. In caso di cambio di destinazione d'uso l'obbligo di corrispondere il contributo concessorio è un principio enucleabile dall'art. 10, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ribadito dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (ed ora dall'art. 19 d.P.R. n. 380/2001), la cui ratio è da ricercare nell'esigenza di evitare che, quando la nuova tipologia assegnata all'immobile avrebbe comportato all'origine un più oneroso regime contributivo urbanistico, attraverso la modifica della destinazione il contributo possa essere evaso in tutto o in parte a vantaggio del richiedente (cfr. CdS sez. V, 7.12.2010, n. 8620, 30.8.2013 n. 426).
1.4. Il contributo relativo al costo di costruzione è il corrispettivo dovuto in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici per il suo autore; situazione, questa, che si verifica anche nel caso di mutamento d'uso, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico (cfr. CdS Sez. IV 14.10.2011 n. 5539)
1.5. Non può applicarsi automaticamente la disciplina di una delibera comunale la quale prevede un abbattimento del costo del permesso di costruire relativo a ristrutturazioni edilizie con cambio di destinazione d’uso senza modifiche alle strutture portanti, nel caso in cui detto cambio comporti il passaggio della destinazione da artigianale a commerciale, con il corredato aumento di carico urbanistico che caratterizza quest’ultima. È necessario che l’Amministrazione possa valutare se, ai fini della determinazione degli oneri, risulti prevalente il cambio di destinazione o il tipo di intervento (cfr. Tar Piemonte 27.3.2013 n. 381) in caso contrario si creerebbe un cortocircuito logico che renderebbe i cambi di destinazione senza opere, in presenza di aumento di carico urbanistico, più costosi di quelli con opere, qualora quest’ultimi fossero riconducibili allo sconto previsto per le ristrutturazioni.

2. (segue): determinazione degli oneri concessori. Mero calcolo materiale. Motivazione. Non occorre.
I provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori e dell'oblazione non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità. Non è pertanto configurabile, a carico dell'Amministrazione, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (cfr. Tar Lazio Roma 18.2.2014 n. 2015).

T.A.R. Marche, Sez. 1, 6 ottobre 2014, n. 00816
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