Accedi a LexEureka

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Contratti pubblici

Doverosità dell’indicazione, in sede di offerta, degli oneri aziendali di sicurezza non soggetti a ribasso anche nel caso in cui i moduli forniti dalla stazione appaltante non richiedano la medesima indicazione
Cons. St., Sez. 3, Sentenza Breve 3 luglio 2013, n. 03565

Principio

Doverosità dell’indicazione, in sede di offerta, degli oneri aziendali di sicurezza non soggetti a ribasso anche nel caso in cui i moduli forniti dalla stazione appaltante non richiedano la medesima indicazione

1. In tema di gare pubbliche, l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare.
2. Stante la natura di obbligo legale rivestita dall’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis.
3. Poiché la indicazione degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, riguarda l’offerta, non può ritenersene consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
4. Laddove l’impresa concorrente abbia redatto l’offerta economica su di un modulo predisposto dalla stazione appaltante non prevedente spazi per l’indicazione degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, la concorrente avrebbe comunque dovuto fornire tale specifica ed autonoma indicazione, a maggior ragione se nel bando vengono richiamati espressamente gli oneri aziendali di sicurezza.

Cons. St., Sez. 3, 3 luglio 2013, n. 03565
Caricamento in corso