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Oneri concessori per interventi edilizi in zona agricola

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Onere di specificità dei motivi di appello. Esonero dal pagamento degli oneri concessori per edifici ricadenti in zona agricola. Presupposti. Nozione di interventi di restauro
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 13 dicembre 2013, n. 06005

Principio

1. Onere di specificità dei motivi di appello.
Nel giudizio amministrativo, costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado, e che il suo assolvimento esige la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata, con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere, con le modalità appena precisate, implica l'inammissibilità della censura relativa al capo della decisione che è rimasto estraneo alle critiche svolte nell'atto d' appello (così, Consiglio Stato sez. V, 06 ottobre 2003, n. 5896).

2. Esonero dal pagamento degli oneri concessori per edifici ricadenti in zona agricola. Presupposti.
2.1. Nel caso di interventi edilizi qualificabili come ristrutturazione edilizia, in quanto comportanti demolizione e ricostruzione del preesistente edificio ubicato in zona agricola con contestuale cambio di destinazione di uso, quando la nuova costruzione oggetto non abbia più destinazione agricola ma residenziale, l'esonero dal pagamento degli oneri concessori per gli edifici destinati alla conduzione del fondo e alle esigenze dell' imprenditore agricolo, stabilito dalla lett. a), art. 9, l. n. 10 del 1977, spetta soltanto a tutti i soggetti che esercitino l'attività agricola a titolo principale, tanto persone fisiche che persone giuridiche (tra tante, si veda Consiglio Stato sez. V, 30 agosto 2005, n. 4424).
2.2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso (nella specie, da agricola a residenziale) di edificio esistente ricadente in zona agricola, senza che il soggetto attuatore eserciti attività agricola a titolo principale, si ha un aumento del carico urbanistico per il passaggio tra due categorie funzionalmente autonome, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, in sé, comporta un maggiore carico urbanistico, al quale si correla la imposizione di pagamento degli oneri concessori (per tali considerazioni, si veda di recente tra varie Cons. Stato, V, 30 agosto 2013, n.4326).

3. Nozione di interventi di restauro.
3.1. La caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuati mediante interventi che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare, rispettando gli elementi formali e strutturali dell’immobile stesso, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell’immobile (Cassazione penale, III, 1 settembre 2009, n.33536), mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell’edificio.
3.2. Deve ricondursi nel novero della ristrutturazione edilizia e non in quello del restauro l'intervento edilizio che abbia comportato la demolizione di un corpo di fabbrica e la parziale ricostruzione con pareti portanti dal piano terra al piano primo a sostegno del solaio, tenuto altresì conto che le opere realizzate sono tali da essere definite variazioni essenziali recanti il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio.

Cons. St., Sez. 4, 13 dicembre 2013, n. 06005
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