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Omessa rilevabilità d ufficio della nullità del provvedimento.

Giustizia amministrativa

Sull' incensurabilità in sede di revocazione della nullità derivante, da omessa rilevabilità ex officio.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 14 febbraio 2019, n. 01049

Premassima

1. L’errore compiuto dal giudice nel non rilevarne ex officio la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto trattasi di questione di diritto e non di fatto.

Principio

1. L’errore compiuto dal giudice nel non rilevarne ex officio la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto trattasi di questione di diritto e non di fatto.

Sul punto di cui in massima, il Supremo Consesso ha rilevato che costituisce ius receptum il principio secondo il quale l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende, al contrario, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (Cfr. Cons. St., Ad. Pl., 10 gennaio 2013 n.1; Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3555; id., sez. III, 13 maggio 2015, n. 2394). Da ciò ne deriva che nel procedimento amministrativo la nullità del provvedimento, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice in applicazione del generale principio previsto dall’art. 1421 c.c., è questione di diritto e non di fatto, comportando la conseguenza che nell'ipotesi di errore eventualmente compiuto dal giudice nel non rilevarne ex officio la nullità, quest'ultima non potrà essere censurata in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto non assimilabile, in nessun modo, ad una “svista” o “errore dei sensi”.

Cons. St., Sez. 3, 14 febbraio 2019, n. 01049
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