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Offerta economica: l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.

Contratti pubblici

Sulla necessaria indicazione separata nell'offerta economica degli oneri di sicurezza aziendali.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 7 febbraio 2018, n. 00337

Premassima

1. In materia di contratti pubblici ed in specie relativamente all' offerta economica si rileva che è necessario, da parte dell’operatore, l'indicazione separata, ex art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei costi degli oneri di sicurezza aziendali, riguardanti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Principio

1. In materia di contratti pubblici ed in specie relativamente all' offerta economica si rileva che è necessario da parte dell’operatore l'indicazione separata, ex art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei costi degli oneri di sicurezza aziendali riguardanti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine alla predisposizione dell'offerta economica, nonché alla necessaria indicazione separata nella stessa degli oneri di sicurezza aziendali, il Collegio, richiamando l’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha osservato, innanzitutto, che trattasi di norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, la quale tra l'altro si inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi. In secondo luogo ha rilevato che, trattandosi di requisiti dell’offerta economica, in ordine ad essi non appare applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso per tali requisiti dall’art. 85, comma 9, c.c.p., né può farsi riferimento alla tutela dell’affidamento del contraente, tenuto conto del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica. Nel caso di specie, pertanto, considerando il quadro regolatorio vigente, l’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza nell’ambito dell’offerta economica costituisce un precetto imperativo espressamente risultante dal diritto nazionale, e non da una sua interpretazione, ciò che rende l’esclusione dalla procedura coerente con i principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento come declinati dalla giurisprudenza europea. 

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 7 febbraio 2018, n. 00337
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