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Offerta economica: le conseguenze dell' omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale.

Contratti pubblici

Sull'impossibilità di determinare l'esclusione automatica dell' impresa concorrente per l' omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nell'offerta economica.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza Breve 27 aprile 2018, n. 02554

Premassima

1. L' obbligo di indicare espressamente gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta economica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non determina l'automatica esclusione dell'impresa concorrente.

Principio

1. L' obbligo di indicare espressamente gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta economica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non determina l'automatica esclusione dell'impresa concorrente.

In materia di contratti pubblici, ed in specie relativamente agli oneri di sicurezza aziendale da indicarsi obbligatoriamente nell'offerta economica, il Supremo Consesso precisa che il dettato letterale dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non autorizza in sé la conseguenza dell’esclusione dalla gara del concorrente che non ha indicato separatamente nell’offerta economica gli oneri di sicurezza, non essendo prevista alcuna sanzione di espressa esclusione nel cit. comma 10, il quale tra l'altro non prescrive più, a differenza degli abrogati artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'indicazione specifica dei suddetti costi.
In particolare osserva la Terza Sezione del Consiglio di Stato che l’assenza di una “specifica” indicazione degli oneri per la sicurezza interna nel testo della nuova legge non è causale, in quanto il legislatore nazionale, nell’attuare la Direttiva 2014/24/UE, non si è realmente discostato dall’orientamento sostanzialistico del diritto eurounitario, il quale da ultimo nell’art. 57 della
cit. Direttiva, non ha mai inteso comprendere la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna separatamente dalle altre voci dell’offerta, tra le cause di esclusione.
Da quanto chiarito ne consegue che l
’obbligo di considerare espressamente gli oneri per la sicurezza aziendale - c.d. oneri interni - nell’offerta economica, espressamente tipizzato dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente la quale, pur senza specificarli separatamente nell’offerta, li abbia in ogni caso considerati nel prezzo complessivo dell’offerta.

Massima


Cons. St., Sez. 3, 27 aprile 2018, n. 02554
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