Offerta economica: le conseguenze dell' omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale.
Contratti pubblici
Premassima
1. L' obbligo di indicare espressamente gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta economica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non determina l'automatica esclusione dell'impresa concorrente.
Principio
1. L' obbligo di indicare espressamente gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta economica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non determina l'automatica esclusione dell'impresa concorrente.
In
materia di contratti pubblici, ed in specie relativamente agli oneri
di sicurezza aziendale da indicarsi obbligatoriamente nell'offerta
economica, il Supremo Consesso precisa che il dettato letterale
dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non autorizza
in sé la conseguenza dell’esclusione dalla gara del concorrente
che non ha indicato separatamente nell’offerta economica gli oneri
di sicurezza, non essendo prevista alcuna sanzione di espressa
esclusione nel cit. comma 10, il quale tra l'altro non prescrive più,
a differenza degli abrogati artt. 86, comma 3-bis,
e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'indicazione specifica
dei suddetti costi.
In particolare osserva la Terza Sezione del
Consiglio di Stato che l’assenza di una “specifica” indicazione
degli oneri per la sicurezza interna nel testo della nuova legge non
è causale, in quanto il legislatore nazionale, nell’attuare la
Direttiva 2014/24/UE, non si è realmente discostato
dall’orientamento sostanzialistico del diritto eurounitario, il
quale da ultimo nell’art. 57 della
cit. Direttiva,
non ha mai inteso comprendere la mancata indicazione degli oneri per
la sicurezza interna separatamente dalle altre voci dell’offerta,
tra le cause di esclusione.
Da quanto chiarito ne consegue che
l’obbligo
di considerare espressamente gli oneri per la sicurezza aziendale -
c.d. oneri interni - nell’offerta economica, espressamente
tipizzato dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non
comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente la quale,
pur senza specificarli separatamente nell’offerta, li abbia in ogni caso considerati nel prezzo complessivo dell’offerta.