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Offerta anomala: criteri di valutazione tabellari on/off

Contratti pubblici

Sui criteri di valutazione c.d. tabellari on/off dell’offerta di gara pubblica e la valutazione del relativo giudizio di anomalia dell’offerta formulata in una gara di appalto pubblico
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza 10 febbraio 2022, n. 01591

Premassima

1. Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016 è statuito l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti di sottostare al tetto del 30 per cento del punteggio complessivo nell’assegnazione del “monte punti” per quanto attiene alla componente economica dell’offerta, diversamente il legislatore non fissa dei fattori valutazionali di tipo discrezionale, rispetto a quelli puramente a carattere oggettivo, da imporre alle stazioni committenti in riferimento al punteggio da assegnare per la componente tecnica delle offerte alla imprese partecipanti ad una gara da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. In ragione di un distanziamento dai valori tabellari inerenti ai compensi professionali a favore dei difensori in base al d.m. n. 55 del 2015, risulta congrua l’offerta formulata, in una gara di appalto pubblico, dalla stazione aggiudicataria con una sottostima dei costi relativi ai compensi per l’assistenza legale che sia resa nella fase della gestione dei sinistri sotto franchigia dei legali per siffatti motivi incaricati, senza che, tuttavia, la clausola della legge di gara predisponente un importo di  € 250 fissato come compenso per qualunque sinistro per il quale sia prestata assistenza legale determini un’incongruità.

Principio

1. Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha stabilito che “Il sistema di valutazione “on/off” non è di per sé incompatibile con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione”, pronunciandosi in tal modo sulla legittimità del criterio di valutazione tabellare, di tipo “on/off”. Inoltre, conformemente ai principi di trasparenza e non discriminazione stabiliti dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i fattori oggettivamente individuabili attraverso l’analisi tabellare, privi di un giudizio discrezionale, sono elevati a canoni basilari dell’affidamento di appalti e concessioni assecondando così l’istanza di arginamento e compressione della discrezionalità.

Pertanto, in base al principio giurisprudenziale secondo il quale “la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte … è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico”, l’aver attribuito un maggiore rilievo ai fattori on/off rispetto a quelli descrittivo discrezionale risponde ad una scelta discrezionale dell’amministrazione, insindacabile dal Giudice amministrativo.

2. In materia di contratti pubblici, il Consenso ha sottolineato la natura discrezionale del giudizio di congruità di un’offerta formulata in una gara di appalto pubblico scevro di irragionevolezze o illogicità macroscopiche. Tale orientamento giurisprudenziale rimarca, diversamente, che qualora emergano siffatte anomalie il giudice amministrativo potrà, attraverso un sindacato di pura legittimità, procedere ad una autonoma e diretta valutazione della congruità dell’offerta, surrogandosi all’organismo tecnico a tale giudizio deputato.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 10 febbraio 2022, n. 01591
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