Offerta anomala: criteri di valutazione tabellari on/off
Contratti pubblici
Premassima
2. In ragione di un
distanziamento dai valori tabellari inerenti ai compensi professionali a favore
dei difensori in base al d.m. n. 55 del 2015, risulta congrua l’offerta formulata,
in una gara di appalto pubblico, dalla stazione aggiudicataria con una sottostima
dei costi relativi ai compensi per l’assistenza legale che sia resa nella fase
della gestione dei sinistri sotto franchigia dei legali per siffatti motivi
incaricati, senza che, tuttavia, la clausola della legge di gara predisponente
un importo di € 250 fissato come compenso per qualunque
sinistro per il quale sia prestata assistenza legale determini un’incongruità.
Principio
1. Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha stabilito che “Il
sistema di valutazione “on/off” non è di per sé incompatibile con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art.
95, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, è necessario assicurare, attraverso i
criteri valutativi, la valorizzazione delle offerte tecniche e un confronto
concorrenziale tra i partecipanti, rientrando nell’ampia discrezionalità della
stazione appaltante la loro concreta individuazione e ponderazione”,
pronunciandosi in tal modo sulla legittimità del criterio di valutazione
tabellare, di tipo “on/off”. Inoltre, conformemente ai principi di trasparenza
e non discriminazione stabiliti dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, i fattori oggettivamente individuabili attraverso l’analisi tabellare,
privi di un giudizio discrezionale, sono elevati a canoni basilari dell’affidamento
di appalti e concessioni assecondando così l’istanza di arginamento e
compressione della discrezionalità.
Pertanto, in base al principio giurisprudenziale secondo il quale “la
scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente
ai criteri di valutazione delle offerte … è espressione dell’ampia
discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse
pubblico”, l’aver attribuito un maggiore rilievo ai fattori on/off rispetto
a quelli descrittivo discrezionale risponde ad una scelta discrezionale dell’amministrazione,
insindacabile dal Giudice amministrativo.
2. In materia di contratti pubblici, il Consenso ha sottolineato la natura
discrezionale del giudizio di congruità di un’offerta formulata in una gara di
appalto pubblico scevro di irragionevolezze o illogicità macroscopiche. Tale
orientamento giurisprudenziale rimarca, diversamente, che qualora emergano
siffatte anomalie il giudice amministrativo potrà, attraverso un sindacato di
pura legittimità, procedere ad una autonoma e diretta valutazione della
congruità dell’offerta, surrogandosi all’organismo tecnico a tale giudizio deputato.