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Occupazione sine titulo di demanio marittimo

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione dell'A.G.O. nelle controversie aventi per oggetto l’ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all’occupazione sine titulo di un bene demaniale
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 3 aprile 2013, parere n. 01612

Principio

1. Sulla giurisdizione dell'A.G.O. nelle controversie aventi per oggetto l’ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all’occupazione sine titulo di un bene demaniale.
Per giurisprudenza consolidata, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto l’ingiunzione di pagamento dell'indennità conseguente all’occupazione sine titulo di un bene demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell’indennizzo preteso dalla Pubblica amministrazione per l’occupazione, e ciò anche in considerazione della natura squisitamente privatistica dell’intimazione in questione, che si atteggia come atto di diritto civile ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., nell’ambito del più generale principio di intervento dell’A.G.O. per le controversie in tema di canoni, indennità ed altri corrispettivi, queste ultime da intendersi quelle relative a diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale riguardante un canone predeterminato per legge e senz’altro intervento della P.A. che non la mera esazione.

2. Sulla natura dell'atto di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata.
In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la Pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita all’accertamento dell’esatto confine demaniale che, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale; pertanto, le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, VI 26 settembre 2011, n. 5357).

Cons. St., Sez. 2, 3 aprile 2013, parere n. 01612
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