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Occupazione illegittima

Espropriazione per pubblica utilità

1. Lesione interesse legittimo. Annullamento dell'atto lesivo. Risarcimento del danno. Non automatico. Verifica sussistenza dei requisiti. 2. Occupazione acquisitiva. Risarcimento in forma specifica. Realizzazione dell'opera pubblica. Non rileva. 3. Risarcimento per occupazione illeggittima. Danno da perdita della proprietà. Non sussiste. 4. (segue) Riasarcimento del danno. Valore d'uso del bene. Criteri. 5. Occupazione illegittima. Illecito permanente.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, Sentenza 4 settembre 2014, n. 04701

Principio

1. Lesione interesse legittimo. Annullamento dell'atto lesivo. Risarcimento del danno. Non automatico. Verifica sussistenza dei requisiti.
Il risarcimento del danno derivante da lesione d’interesse legittimo non costituisce un semplice effetto automatico dell'annullamento del provvedimento impugnato o dell’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l'esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno subito, l'accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'Amministrazione ovvero una condotta dell'Amministrazione caratterizzata dalla colpa. Ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico della colpa deve, in particolare, verificarsi che l’adozione o l'esecuzione dell'atto impugnato ovvero la riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa, siano avvenute in violazione delle regole d’imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi (Cons. di St., sez. III, 5.06.2014, n. 2867; Cons. di St., sez. IV, 4.06. 2014 n. 2856; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 15.12.2010, n. 2959).

2. Occupazione acquisitiva. Risarcimento in forma specifica. Realizzazione dell'opera pubblica. Non rileva.
Deve osservarsi che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione procedente di restituire al privato il bene da essa illegittimamente occupato, dovendosi ritenere del tutto superata - alla stregua di principi comunitari - l'interpretazione che faceva derivare dalla costruzione dell'opera pubblica e dall'irreversibile trasformazione effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica per l’intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà in capo all’Amministrazione procedente (cd. “occupazione acquisitiva”). Conseguentemente il privato può chiedere legittimamente solo il risarcimento e la restituzione del fondo previa sua riduzione in pristino ma non l’erogazione dell’indennità di esproprio, per la quale, peraltro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ex art. 133, lett. f) e g), c.p.a. (Cons. di St., sez. IV, 14.05.2014 n. 2482).

3. Risarcimento per occupazione illeggittima. Danno da perdita della proprietà. Non sussiste. 
Non può essere risarcito al proprietario il danno da perdita della proprietà pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato in quanto il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato. Diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione:

4. (segue) Riasarcimento del danno. Valore d'uso del bene. Criteri.
4.1. Il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 
4.2. Il valore d'uso, corrispondente al danno sofferto dalla parte ricorrente per l'illecita, prolungata occupazione dei terreni di sua proprietà, può ragionevolmente quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014 n. 182).

5. Occupazione illegittima. Illecito permanente.
L'occupazione di un bene immobile oltre il periodo successivo di efficacia del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità costituisce un illecito permanente che impedisce l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.04.2014, n. 249).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, 4 settembre 2014, n. 04701
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