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Occupazione appropriativa

Giurisdizione e competenza

Giurisdizione esclusiva del G.A. nelle ipotesi in cui l’amministrazione detenga sine titulo un fondo privato per l'esecuzione di un'opera pubblica
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 3 aprile 2013, n. 00743

Principio

1. Sulla giurisdizione esclusiva del G.A. nel caso si lamenti la lesione del diritto di proprietà da parte di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.
1.1. Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.
1.2. Tenuto conto dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001 (per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva quando la controversia abbia per “oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti” “conseguenti alla applicazione delle disposizioni dei testo unico”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, vi è la giurisdizione esclusiva quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.
1.3. Ai fini della giurisdizione, non rileva il fatto che l’occupazione - originariamente disposta iure - sia divenuta sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Vanno al riguardo richiamati i principi già formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191, 27193), nonché dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva quando sia chiesta la tutela del diritto di proprietà nella materia espropriativa in presenza di comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (v. le dec. n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, nonché la dec. n. 4 del 2005, che ha riguardato un caso corrispondente a quello ora in esame, in cui la domanda di risarcimento si fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e sulla mancata restituzione del bene).
1.4. Continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che - pur se attinenti in senso lato ad “aspetti dell’uso del territorio” - siano riconducibili a “strumenti intrinsecamente privatistici” (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica. La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 00743
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