Accedi a LexEureka

Occupazione appropriativa

Espropriazione per pubblica utilità

Sul potere dell’Amministrazione titolare della funzione espropriativa di restituire gli immobili illegittimamente appresi ovvero di avvalersi dell'espropriazione semplificata di cui all’attuale art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 25 marzo 2013, n. 00676

Principio

1. Sull'obbligo dell'Autorità espropriante di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.
1.1. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4970) l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. Ciò sulla base di un superamento dell'interpretazione, precedentemente seguita, che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e all'irreversibile trasformazione del suolo effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato. Partendo dall'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale previgente non fosse aderente alla Convenzione europea e, in particolare, al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza 30 maggio 2000, ric. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). 
1.2. La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è, dunque, in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'Amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. 

2. Sul potere dell’Amministrazione titolare della funzione espropriativa di restituire gli immobili illegittimamente appresi ovvero di avvalersi dell'espropriazione semplificata di cui all’attuale art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione titolare della funzione espropriativa (che dovrà assolutamente ponderare con la necessaria attenzione gli importanti e significativi elementi di giudizio di cui al capoverso che procede) la scelta se procedere alla restituzione degli immobili, previa loro rimessione in pristino, o ricondurre a legittimità il proprio operato procedendo alla stipulazione di un negozio consensuale di acquisizione dei fondi ovvero, ancora, laddove il consenso della controparte non venisse acquisito, avvalersi dell’opzione di cui all’attuale art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazione per p.u.) che consente l’acquisizione degli immobili per il tramite di una procedura espropriativa semplificata.

3. Sulla quantificazione del risarcimento del danno subito dal privato per effetto dell'occupazione illegittima.
Nel caso di occupazione illegittima di beni privati, la relativa liquidazione del ristoro, che rimane risarcitorio per l'articolo 42 bis, terzo comma citato, può farsi riferimento ai criteri di cui alla medesima disposizione, sicché ex art. 34, comma 4 del c.p.a. (T.A.R., Sicilia, Sez. III, 21.1.2013, n. 152) il danno dovrà essere liquidato dall’Amministrazione nella misura pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale (T.A.R. Calabria, Sez. II, 20.11.2012, n. 1125; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 4.5.2012 n. 8922; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 dicembre 2011, n. 1756) che l’immobile aveva ogni anno successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima (C.d.S., Sez. IV, 16.3.2012, n. 1514; TAR Sicilia, Sez. II, 11.1.2013, n. 24) e per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima; le somme calcolate, anno per anno, andranno poi separatamente incrementate, per interessi e rivalutazione monetaria, fino al dì del pagamento, trattandosi di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, per cui sono dovuti sia la rivalutazione monetaria, essendo per i debiti di valore la svalutazione monetaria una delle voci del danno emergente sofferto, sia gli interessi al tasso legale, a titolo di risarcimento del lucro cessante.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 25 marzo 2013, n. 00676
Caricamento in corso