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Occupazione appropriativa

Giurisdizione e competenza Espropriazione per pubblica utilità

Giurisdizione amministrativa sulla domanda di reintegra nel possesso per irregolare notifica del decreto di occupazione
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 19 aprile 2013, n. 00655

Principio

1. Sul giudice competente a conoscere della domanda di reintegrazione nel possesso presentata in relazione alla mancata notifica del decreto di occupazione.
Vi è giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di reintegrazione nel possesso e di risarcimento danni presentata in relazione alla mancata notifica del decreto di occupazione, poiché – a differenza dell’ipotesi di sconfinamento dell’occupazione rispetto al piano particellare - in questo caso il vizio dedotto (omessa notifica del decreto di occupazione) attiene alla regolarità e non all'esistenza dell’attività provvedimentale. 

2. Sulla natura non recettizia della proroga della dichiarazione di p.u.
La proroga della dichiarazione di p.u., assumendo le stesse caratteristiche del provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità e non costituendo quindi atto recettizio, acquista efficacia con l’emanazione, cosicché è irrilevante che la sua notificazione sia intervenuta dopo la scadenza del termine originario 

3. Sulla inapplicabilità al decreto di esproprio della previsione di cui all'art. 21bis, L. 241/90
La previsione dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, non si applica al decreto di esproprio, il quale è sottoposto alla disciplina speciale del d.p.r. n. 327/2001, il cui art. 13 ne richiede, entro la scadenza del termine, la sola emanazione, e non anche la comunicazione 

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 19 aprile 2013, n. 00655
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