Obbligo vaccinale e normativa vigente
Igiene e sanità
Premassima
In considerazione dell’espressa certificazione prescritta dal medico di
medicina generale, è di competenza dell’Azienda sanitaria locale il
provvedimento finale attinente alla necessità di derogare all’obbligo
vaccinale.
Principio
Il Collegio riconducendosi ai principi pronunciati dalla sentenza n. 8454
del 20 dicembre 2021, in forza dei quali la finalità delle modalità di accertamento
dell’esistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo vaccinale, e la realizzazione
di un punto di comunanza con la primaria responsabilità attribuita all’Azienda
sanitaria locale (ASL) circa l’efficacia del piano vaccinale è stata compiuta
dal legislatore attraversi l’attribuzione al medico di medicina generale di un
ruolo “filtrante” delle richieste di esonero. Tuttavia, persiste in ogni caso
la responsabilità della stessa Asl di verificare l’idoneità della certificazione
rilasciata.
Pertanto, il Consesso si è espresso ribadendo l’insindacabilità del giudizio
espresso dalla Azienda sanitaria locale, poiché il giudice non ha la competenza
tecnica per una verifica nel merito della correttezza delle conclusioni a cui sia
pervenuto l’organo sanitario ope legis deputato a decidere.