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Obbligo vaccinale e normativa vigente

Igiene e sanità

Sull’esenzione dell’obbligo vaccinale per i sanitari in tempi di pandemia da Covid-19
Cons. St., Sez. 3, Ordinanza ORDINANZA CAUTELARE 22 dicembre 2021, ord. n. 06790

Premassima

In considerazione dell’espressa certificazione prescritta dal medico di medicina generale, è di competenza dell’Azienda sanitaria locale il provvedimento finale attinente alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale.

Principio

Nella massima emarginata in epigrafe il Consesso, ai sensi del combinato disposto dal comma 2 dell’art.4, d.l. n. 44 del 2021 e dall’art.1, d.l. n. 172 del 26 novembre 2021, afferma l’esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento od omissione del trattamento sanitario in prevenzione, eccezionalmente per la sola circostanza di accertato pericolo per la salute, da attestare con documentazione clinica da parte del medico di medicina generale.

Il Collegio riconducendosi ai principi pronunciati dalla sentenza n. 8454 del 20 dicembre 2021, in forza dei quali la finalità delle modalità di accertamento dell’esistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo vaccinale, e la realizzazione di un punto di comunanza con la primaria responsabilità attribuita all’Azienda sanitaria locale (ASL) circa l’efficacia del piano vaccinale è stata compiuta dal legislatore attraversi l’attribuzione al medico di medicina generale di un ruolo “filtrante” delle richieste di esonero. Tuttavia, persiste in ogni caso la responsabilità della stessa Asl di verificare l’idoneità della certificazione rilasciata.

Pertanto, il Consesso si è espresso ribadendo l’insindacabilità del giudizio espresso dalla Azienda sanitaria locale, poiché il giudice non ha la competenza tecnica per una verifica nel merito della correttezza delle conclusioni a cui sia pervenuto l’organo sanitario ope legis deputato a decidere.

Cons. St., Sez. 3, 22 dicembre 2021, ord. n. 06790
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