Accedi a LexEureka

Obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti

Contratti pubblici

Sull’esclusione dalla gara pubblica in virtù della rilevanza temporale dell’obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti ai sensi dell’art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50 del 2016
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza Breve 2 dicembre 2021, n. 01108

Premassima

Ai sensi del comma 10-bis, art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 il termine di tre anni, in sede di gara pubblica, si applica a tutti gli illeciti professionali contrattuali, nonché alle condanne superiori ai tre anni stessi. Mentre, nei casi in cui la durata della condanna comminata sia inferiore ai tre anni, si applicherà il criterio per cui è obbligatoria una esclusione pari alla durata della pena dal passaggio in giudicato della sentenza.

Principio

La vexata quaestio oggetto di massima, sull’importanza temporale dell’obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, è stata affrontata dal Supremo Consesso che ha sostenuto la presenza di un parallelismo tra la categoria di causa escludente considerata e la valutazione aderente al passaggio in giudicato della sentenza, nei casi in cui sia menzionata esplicitamente la rilevanza di condanne penali.

Difatti, premesso che la distanza nel tempo della condotta delittuosa è legittimamente oggetto di valutazioni discrezionali da parte della staziona appaltante, la giurisprudenza, per quanto concerne il dies a quo del termine di durata dell’efficacia che elimina le condanne tutte, sostiene l’applicazione di un termine di esclusione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza anche nei casi di condanne rilevanti poiché probabili illeciti professionali.

All’uopo, nella fattispecie attinente alla durata triennale e agli effetti del suddetto termine, l’applicazione di quest’ultimo genererebbe inammissibili effetti di incoerenza esterna rispetto alla normativa predisposta per le condanne per reati tipicamente escludenti, rispetto ai quali il comma 10 bis dell’art. 80 dispone un termine di rilevanza della causa escludente pari alla durata della pena stessa nelle ipotesi in cui sono comminate pene inferiori a sette o cinque anni.

Tuttavia, secondo tale orientamento giurisprudenziale si opererebbe contrariamente alla ratio sottesa al disposto normativo volto a creare un sistema omogeneo e coerente finalizzato a garantire, e una massima durata degli effetti escludenti derivanti da ogni tipo di condanna, e l’omogeneità di trattamento tra le fattispecie costituente un grave illecito professionale sub specie di condanne, nondimeno senza ignorare la coerenza esterna della disposizione rispetto alle altre ipotesi di condanne tipicamente escludenti, che per definizione sono state ritenute dal legislatore più gravi.

Ne consegue che in ossequio del principio di proporzionalità ed armonizzazione del sistema e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica della normativa, dovrà ritenersi che il termine di tre anni di cui al comma 10-bis risulta applicabile agli illeciti professionali contrattuali e alle condanne che abbiano una durata superiore ai tre anni, contrariamente se la durata della condanna comminata risulta inferiore ai tre anni non sarà possibile applicare il criterio che impone un’esclusione pari alla durata della pena dal passaggio in giudicato della sentenza.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 2 dicembre 2021, n. 01108
Caricamento in corso