Obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti
Contratti pubblici
Premassima
Principio
La vexata quaestio oggetto di massima, sull’importanza temporale dell’obbligo dichiarativo delle condanne non automaticamente escludenti ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, è stata affrontata dal Supremo Consesso che ha sostenuto la presenza di un parallelismo tra la categoria di causa escludente considerata e la valutazione aderente al passaggio in giudicato della sentenza, nei casi in cui sia menzionata esplicitamente la rilevanza di condanne penali.
Difatti, premesso che la distanza nel tempo della condotta delittuosa è legittimamente
oggetto di valutazioni discrezionali da parte della staziona appaltante, la giurisprudenza,
per quanto concerne il dies a quo del termine di durata dell’efficacia che
elimina le condanne tutte, sostiene l’applicazione di un termine di esclusione
decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza anche nei casi di condanne
rilevanti poiché probabili illeciti professionali.
All’uopo, nella fattispecie attinente alla durata triennale e agli effetti
del suddetto termine, l’applicazione di quest’ultimo genererebbe inammissibili
effetti di incoerenza esterna rispetto alla normativa predisposta per le
condanne per reati tipicamente escludenti, rispetto ai quali il comma 10 bis
dell’art. 80 dispone un termine di rilevanza della causa escludente pari alla
durata della pena stessa nelle ipotesi in cui sono comminate pene inferiori a
sette o cinque anni.
Tuttavia, secondo tale orientamento giurisprudenziale si opererebbe contrariamente
alla ratio sottesa al disposto normativo volto a creare un sistema
omogeneo e coerente finalizzato a garantire, e una massima durata degli effetti
escludenti derivanti da ogni tipo di condanna, e l’omogeneità di trattamento
tra le fattispecie costituente un grave illecito professionale sub specie di
condanne, nondimeno senza ignorare la coerenza esterna della disposizione
rispetto alle altre ipotesi di condanne tipicamente escludenti, che per
definizione sono state ritenute dal legislatore più gravi.
Ne consegue che in ossequio del principio di proporzionalità ed
armonizzazione del sistema e secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata e sistematica della normativa, dovrà ritenersi che il termine di tre
anni di cui al comma 10-bis risulta applicabile agli illeciti
professionali contrattuali e alle condanne che abbiano una durata superiore ai
tre anni, contrariamente se la durata della condanna comminata risulta inferiore
ai tre anni non sarà possibile applicare il criterio che impone un’esclusione
pari alla durata della pena dal passaggio in giudicato della sentenza.