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Obblighi ripristinatori conseguenti a espropriazioni per p.u. illegittime

Espropriazione per pubblica utilità Giurisdizione e competenza Giustizia amministrativa

1. Espropriazione per pubblica utilità. Illegittimità della procedura. Obbligo di restituzione dei beni illecitamente appresi e di risarcire i danni medio tempore patiti. Giurisdizione del Giudice Amministrativo. Legittimazione passiva. Soggetti legittimati passivi. 2. Annullamento in sede giurisdizionale degli atti che hanno disposto espropriazione per pubblica utilità di beni privati. Natura abusiva dell'occupazione. Obbligo di restituzione e di rimessa in pristino stato. Ricade sul soggetto titolare del bene. Facoltà di rivalersi sulle PA che hanno posto in essere la procedura espropriativa illegittima
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 3 giugno 2014, n. 00244

Principio

1. Espropriazione per pubblica utilità. Illegittimità della procedura. Obbligo di restituzione dei beni illecitamente appresi e di risarcire i danni medio tempore patiti. Giurisdizione del Giudice Amministrativo. Legittimazione passiva. Soggetti legittimati passivi.
1.1. Ove sia domandato l'accertamento del diritto alla restituzione previa remissione in pristino dei beni illegittimamente espropriati e al ristoro dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) conseguenti, la giurisdizione spetta al tribunale amministrativo in via esclusiva. Da un lato, sulla base dell'articolo 7 del codice di procedura amministrativo spetta alla giurisdizione amministrativa l'esame degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi concernenti l'esercizio di un potere amministrativo riguardanti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere. Alle pubbliche amministrazioni vanno equiparati i soggetti anche privati che esercitano un pubblico potere. Dall'altro lato, la materia rientra nella giurisdizione esclusiva ex articolo 133 comma I lettera g) c.p.a., concernendo una vicenda relativa all'espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (ex pluribus Cons. St. Ad. Plen. 10/2007, Cass. Civ. Sez. Un., n. 5625/2009 e Cons. St.; Sez. V, n. 2666/2010 e anche Corte Costituzionale n 191 del 2006).
1.2. Nel caso in cui venga domandato l'accertamento del diritto alla restituzione previa remissione in pristino dei beni illegittimamente espropriati, sussiste la legittimazione passiva della società di diritto privato, ma di proprietà pubblica, chiamata in giudizio quale proprietaria e detentrice dei beni, gestore di servizio pubblico con tutti gli obblighi conseguenti, succeduta ad altre società e consorzi tutti di proprietà pubblica. La legittimazione passiva, infatti, non può che riguardare chi risulta attuale proprietario apparente e detentore dei beni illegittimamente espropriati.
1.3. Ove, unitamente all'accertamento del diritto alla restituzione previa remissione in pristino dei beni illegittimamente espropriati, venga domandato il risarcimento dei danni, la legittimazione passiva non può che riguardare la Pubblica Amministrazione, i cui provvedimenti sono stati annullati Giudice Amministrativo, e che quindi ha causato l’illegittima occupazione prima e l’altrettanto illegittima espropriazione poi dei terreni. 

2. Annullamento in sede giurisdizionale degli atti che hanno disposto espropriazione per pubblica utilità di beni privati. Natura abusiva dell'occupazione. Obbligo di restituzione e di rimessa in pristino stato. Ricade sul soggetto titolare del bene. Facoltà di rivalersi sulle PA che hanno posto in essere la procedura espropriativa illegittima.
2.1. In caso di annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti della P.A. che hanno disposto l'occupazione e l’espropriazione di terreni appartenenti a privati, ne consegue la medesima espropriazione è abusiva essendo priva di titolo valido, per cui la pretesa alla restituzione del bene formulata dal privato titolare dei beni appare fondata sulla base dei principi europei più volte sanciti dalla giurisprudenza. Il relativo obbligo di restituzione incombe all'attuale apparente proprietario e detentore dei beni, a nulla rilevando che la responsabilità dell’illegittima procedura espropriativa ricada sulla P.A. che l'ha disposta. Nulla vieta peraltro che il soggetto, attualmente proprietario dei beni illecitamente appresi e obbligato alla restituzione di essi, possa rivalersi contro la PA che ha illegittimamente disposto l’espropriazione. 
2.2. La restituzione del bene illecitamente appreso, all'esito di una procedura espropriativa censurata in sede giurisdizionale, implica l’obbligo di rimessa in pristino del medesimo bene, naturalmente rispetto alla destinazione precedente all’occupazione. Ovviamente, secondo i principi, riguardo al costo della rimessa in pristino, il soggetto attualmente titolare di tali beni potrà rivalersi sulle PA che hanno posto in essere l'illecita apprensione.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 3 giugno 2014, n. 00244
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