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Nuova istanza di fissazione dell'udienza: sospensione o interruzione dei termini.

Giustizia amministrativa

Sulla sospensione o interruzione del termine di 180 giorni per presentare una nuova istanza di fissazione di udienza, al fine di evitare la perenzione.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 18 maggio 2018, n. 03017

Premassima

1. Il decorso del termine di centottanta giorni per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, al fine di evitare la perenzione del ricorso sancito dall’art. 82, comma 1, c.p.a., non può essere interrotto o sospeso per cause di forza maggiore.

Principio

1. Il decorso del termine di centottanta giorni per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, al fine di evitare la perenzione del ricorso sancito dall’art. 82, comma 1, c.p.a., non può essere interrotto o sospeso per cause di forza maggiore.

Il Supemo Consesso sul punto, richiamando l'attenzione sull'istituto della perenzione, nonché chiarendone la sua duplice natura, quella privatistica, legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell’esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la Pubblica amministrazione nell’esercizio di poteri amministrativi, ha conseguentemente precisato che la causa di estinzione del giudizio risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l’esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli. Il Collegio ha altresì evidenziato la legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.a., in quanto i termini processuali, ed il regime delle preclusioni e decadenze ad essi connesso, opera oggettivamente per tutte le parti del giudizio ed è funzionale alla rapida definizione del giudizio medesimo, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., nonché in coerenza con l’art. 6, comma 1, della Convenzione EDU. Ed infine, ha ribadito l' esclusione dei presupposti per la concessione del beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., secondo cui il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Sulla base delle sopracitate considerazioni, il Consiglio di Stato nella sentenza in commento è addivenuto alla conclusione che il decorso del termine di centottanta giorni (180) per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, al fine di evitare la perenzione del ricorso sancito dall’art. 82, comma 1, c.p.a., non può essere interrotto o sospeso per cause di forza maggiore.

Cons. St., Sez. 4, 18 maggio 2018, n. 03017
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