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Nullità delle clausole immediatamente escludenti

Contratti pubblici

Sull’esclusione dalla gara di appalto pubblico per nullità delle clausole che richiedono il livello minimo di capacità tecnica dell’impresa ai sensi del codice dei contratti pubblici
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 febbraio 2022, n. 01107

Premassima

Ha natura escludente il livello minimo di capacità tecnica dell’impresa offerente, giacché la clausola del bando di gara prevista dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 è conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, in materia di contratti pubblici, il Collegio ha sostenuto l’illegittimità di un atto amministrativo che, sia esso nullo o annullabile, in ogni caso cagionerebbe un obbligo di disapplicazione operata dal giudice nazionale, fatta eccezione per l’avvenuta impugnazione dell’atto medesimo.

Difatti, la mancata tempestiva proposizione dell’impugnazione da parte dell’interessato non autorizzerebbe la disapplicazione ad opera del decidente, in quanto “il provvedimento amministrativo emanato in violazione del diritto eurounitario non va considerato nullo, ma è affetto da un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto con il diritto interno, esso diventa inoppugnabile se non impugnato nel termine di decadenza”, pertanto risulta irrilevante il rinvio pregiudiziale sottoposto alla Corte di giustizia, per ciò che attiene alla disapplicazione degli atti endoprocedimentali contrari al diritto euro-unitario.

In conclusione, in forza dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ai sensi dell’art. 267 del TFUE, viene evidenziata la suddetta irrilevanza del rinvio pregiudiziale in virtù dell’esclusione accertata della nullità della clausola escludente del bando di gara.

Cons. St., Sez. 4, 15 febbraio 2022, n. 01107
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