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Notificazioni

Giustizia amministrativa

Ufficiale giudiziario competente ad effettuare le notifiche di ricorsi ad organi di giustizia amministrativa
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 19 giugno 2013, n. 01339

Principio

Ufficiale giudiziario competente ad effettuare le notifiche di ricorsi ad organi di giustizia amministrativa.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229/1959, e degli artt. 3 e ss. del R.D. n. 642/1907, i ricorsi al Consiglio di Stato e al T.A.R. possono essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell'ambito del mandamento in cui ha sede l'ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione (a mezzo posta) al di fuori di tale mandamento può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l'adito organo di giustizia amministrativa; con conseguente inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del T.A.R. adito (C.g.a. in sede giurisd., 11 maggio 2009, n. 399; T.a.r. Sicilia, III, 27 luglio 2010, n. 8974).
2. Qualora le notifiche di ricorso giurisdizionale siano state effettuate da parte dell’ufficiale giudiziario presso Tribunale, il cui mandamento non ricomprenda né il luogo presso i quale tali notifiche andavano operate né quello in cui ha sede il giudice adito, il medesimo ricorso è inammissibile, in applicazione degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 26/03/1982), ciò tenuto conto che i soggetti intimati non si sono costituiti e non si è pertanto correttamente instaurato alcun contraddittorio (cfr. Cass. Civ., sez. un., 23 marzo 2005, n. 6217).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 19 giugno 2013, n. 01339
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