Natura della destinazione di uso di un immobile
Edilizia residenziale pubblica
La natura oggettiva della destinazione d’uso, ai sensi del d.P.R. 06/06/2001 n. 380, rubricato “Testo Unico dell’edilizia”
Cons. St., Sez. 6,
Sentenza 10 maggio 2021, n. 03665
Premassima
La destinazione d’uso di un immobile ha carattere oggettivo, ossia strettamente
legata alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente
soggettiva e quindi non in funzione alla tipologia di soggetti coinvolti.
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio ha confermato l’orientamento
giurisprudenziale in virtù del quale la destinazione urbanistica dell’immobile
debba essere disciplinato in considerazione del soggetto che legittimamente, in
funzione della pianificazione e del titolo, utilizza il bene.
Pertanto, laddove vi sia la previsione di una destinazione e/o utilizzo
commerciale, la legittimità urbanistico-edilizia sarà rispettata anche in
assenza di peculiari limitazioni normative o di piano.
Cons. St., Sez. 6, 10 maggio 2021, n. 03665