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Natura della destinazione di uso di un immobile

Edilizia residenziale pubblica

La natura oggettiva della destinazione d’uso, ai sensi del d.P.R. 06/06/2001 n. 380, rubricato “Testo Unico dell’edilizia”
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 maggio 2021, n. 03665

Premassima

La destinazione d’uso di un immobile ha carattere oggettivo, ossia strettamente legata alla tipologia di attività generalmente ammissibile, non meramente soggettiva e quindi non in funzione alla tipologia di soggetti coinvolti.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la destinazione urbanistica dell’immobile debba essere disciplinato in considerazione del soggetto che legittimamente, in funzione della pianificazione e del titolo, utilizza il bene.

Pertanto, laddove vi sia la previsione di una destinazione e/o utilizzo commerciale, la legittimità urbanistico-edilizia sarà rispettata anche in assenza di peculiari limitazioni normative o di piano.

Cons. St., Sez. 6, 10 maggio 2021, n. 03665
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