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Motivazione nel provvedimento di diniego di condono

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

Carenza di motivazione in caso di mancata indicazione della fonte normativa della asserita perentorietà di un termine concesso dalla P.A.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 11 novembre 2014, n. 01764

Principio

1. Carenza di motivazione in caso di mancata indicazione della fonte normativa della asserita perentorietà di un termine concesso dalla P.A..
E' illegittimo il diniego di condono motivato con riferimento alla presentazione della documentazione richiesta dal Comune oltre il termine concesso a tal fine dal medesimo Ente, senza che nel provvedimento sia indicata la fonte normativa della perentorietà di detto termine.
Come noto, infatti, alla luce della nozione di motivazione del provvedimento amministrativo ormai cristallizzata nell'art. 3 legge n. 241/1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione sia dei presupposti di fatto che delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e pertanto laddove venga indicato soltanto il dato di fatto, ovvero nel caso di specie l’essere trascorso il termine perentorio, senza però indicare anche la fonte normativa  che attribuisce al termine assegnato natura perentoria, il provvedimento deve ritenersi carente di motivazione. 
2. Divieto di motivazione postuma e sue eccezioni.
La carenza di motivazione non può essere sanata dall’amministrazione in sede processuale, tramite atti e scritti difensivi; salvo i casi in cui i chiarimenti successivi resi dall’amministrazione non abbiano leso il diritto di difesa dell'interessato, ovvero nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultino percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato o, ancora, nei casi di atti vincolati.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 11 novembre 2014, n. 01764
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