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Motivazione di diniego di porto d'armi

Sicurezza pubblica

Porto d'armi. Rinnovo della licenza. Condanna penale già sussistente al tempo del precedente rinnovo. Diniego. Illegittimo.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 02503

Principio

Porto d'armi. Rinnovo della licenza. Condanna penale già sussistente al tempo del precedente rinnovo. Diniego. Illegittimo.
1. In materia di rilascio della licenza di porto d'armi, il potere discrezionale dell'Amministrazione di negare la licenza a chi non può provare la sua buona condotta, il necessitato bisogno o la garanzia del non abuso, ai sensi degli artt. 11, 42 o 43 T.U.L.P.S., va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
2. Qualora il potere dell’Amministrazione sia esercitato in relazione alla richiesta da parte dell'interessato di rinnovare il titolo abilitativo già detenuto, l'Autorità procedente non può non tenere conto dei presupposti che avevano dato luogo al rilascio, in precedenza, della licenza e non dare adeguatamente conto, nella motivazione dell'eventuale atto di diniego, della nuova valutazione compiuta sulle medesime circostanze di fatto già sussistenti in sede di precedente rinnovo del titolo.
3. In materia di rilascio della licenza di porto d'armi, in mancanza di fatti specifici, di elementi nuovi e della motivata esposizione circa una nuova valutazione di elementi identici, il diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi deve considerarsi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 02503
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