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Motivazione dell'atto di proroga di dichiarazione di pubblica utilità

Espropriazione per pubblica utilità Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Dichiarazione pubblica utilità. Carattere perentorio del termine di efficacia. Proroga. Motivazione. Necessità. Ritardi imputabili ad altre Amministrazioni nella definizione di sub-procedimenti. Irrilevanza. È variabile imputabile alla pubblica amministrazione, unitamente considerata. 2. (segue): motivazione postuma resa in sede giurisdizionale. Irrilevanza. Applicazione dell'art. 21-octies legge n. 241/1990. Esclusione. La dichiarazione di pubblica utilità è atto discrezionale
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 04990

Principio

1. Dichiarazione pubblica utilità. Carattere perentorio del termine di efficacia. Proroga. Motivazione. Necessità. Ritardi imputabili ad altre Amministrazioni nella definizione di sub-procedimenti. Irrilevanza. È variabile imputabile alla pubblica amministrazione, unitamente considerata.
1.1. L’art. 13 comma 5 del dPR 327/2001 consente bensì all'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera di disporre la proroga dei termini, ma solo “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”.
1.2. Laddove risulti che il soggetto attuatore di opera infrastrutturale abbia chiesto all'Autorità espropriante la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità al fine di consentire la conclusione delle procedure ablative avviate, in proposito evidenziando ritardi con il quale il procedimento di stima degli immobili da apprendere, è illegittimo il provvedimento di proroga fondatosi su tale ragione, la quale si configura come una di quelle evenienze patologiche per la cui prevenzione il legislatore ha disposto la perentorietà dei termini massimi per il completamento delle procedure espropriative. 
1.3. In seno al procedimento espropriativo, il ritardo (ingiustificato) nella definizione di sub procedimenti coinvolgenti altre amministrazioni, è variabile imputabile alla pubblica amministrazione, unitamente considerata, e non già mero fatto esterno ed indipendente idoneo a fornire giustificazione alla dilatazione dei termini.

2. (segue): motivazione postuma resa in sede giurisdizionale. Irrilevanza. Applicazione dell'art. 21-octies legge n. 241/1990. Esclusione. La dichiarazione di pubblica utilità è atto discrezionale.
Le motivazioni astrattamente idonee a giustificare il ritardo nella definizione del procedimento espropriativo non vanno prese in considerazione in sede giurisdizionale se indicate al GA per tramite del difensore della P.A. Esse, in quanto postume e riguardanti un atto discrezionale, non possono prendersi in considerazione, né possono traguardarsi quale dimostrazione processuale della sicura irrilevanza ed ininfluenza della partecipazione mancata, ex art. 21 octies legge n. 241/1990, poiché esse, a ben vedere, non costituiscono certo fatti imperiosi ed irresistibili tali da paralizzare o depotenziare ogni argomentazione impeditiva o dissuasiva.

Cons. St., Sez. 4, 6 ottobre 2014, n. 04990
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