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Motivazione dell'atto amministrativo

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

Onere di motivazione mitigato per il rigetto delle osservazioni presentate dai privati in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 5 maggio 2014, n. 00700

Principio

1. Sulla legittimità della motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi.
Nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, specie allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri e purché l'interessato sia messo in grado di prenderne visione. 
2. Onere di motivazione mitigato per il rigetto delle osservazioni presentate dai privati in sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.
3. Inconfigurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico che imprimano destinazioni diverse ad immobili adiacenti. 
In sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale della P.A., rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è neppure configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti 

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 5 maggio 2014, n. 00700
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