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Motivazione dell'atto amministrativo

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Contenuto della motivazione e integrazione della motivazione in sede di giudizio
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 12 aprile 2013, n. 01055

Principio

1. Contenuto e funzione della motivazione del diniego di concessione in sanatoria.
1.1. Come è noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la determinazione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Il riferimento alle risultanze di quest’ultima rimarca la centralità del procedimento, ovvero il momento in cui emergono gli interessi che l’Amministrazione deve valutare comparativamente.
1.2. La motivazione assolve indubbiamente alla funzione di esplicitare l’iter logico seguito dall’Autorità che ha emanato il provvedimento, onde consentire agli interessati di conoscerne le ragioni al fine di difendere i propri diritti con l’eventuale proposizione di rimedi giurisdizionali.
1.3. Deve ritenersi carente di motivazione il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo di consentire all’interessato, da un lato, di rendersi di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera abusiva, dall’altro, di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato (così T.A.R. Liguria-Sezione 1^, n. 1086 dell’11.7.2011).

2. Inammissibilità dell’integrazione della motivazione in corso di giudizio da parte del difensore della p.a.
2.1. È inammissibile la motivazione postuma del provvedimento gravato, contenuta nella memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, atteso che la motivazione deve precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo.
2.2. La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che “l’atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non può essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno ed in esse esplicitate” e che “non è consentito, nel corso del giudizio, da parte del difensore della P.A., l’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato” (cfr:, Consiglio di Stato: 4^ Sezione, n. 1382 del 28.10.1975; n. 2281 del 29.4.2002; Sezione 5^, n. 5187 del 1°.10.2011).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 12 aprile 2013, n. 01055
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