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Motivazione del diniego di licenza di porto d'armi

Sicurezza pubblica

1. Diniego della licenza di porto d'armi. Oggettivo abuso delle armi. Non necessario. Ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Limiti. 2. Diniego licenza di porto d’armi. Domanda risarcitoria. Principio dell’onere della prova.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 02498

Principio

1. Diniego della licenza di porto d’armi. Oggettivo abuso delle armi. Non necessario. Ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Limiti. 
1.1. In tema di diniego della licenza di porto d’armi, non occorre che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, non dia affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato Sez. VI, 18-11-2010 n. 8102; Consiglio di Stato sez. IV, 29 novembre 2000 n. 6347). La valutazione dell’Autorità circa il giudizio di “affidamento a non abusare delle armi” è connotata da un’ampia discrezionalità che deve dare prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato che aspira al porto dell'arma da fuoco (Consiglio di Stato sez. VI 19 gennaio 2007 n. 107).
1.2. L’ampia discrezionalità nel giudizio probabilistico di “affidamento a non abusare delle armi” non può tradursi nell’omissione della valutazione delle circostanze concrete che attengono al soggetto istante. Ancorché in materia di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere ricorra ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione relativa all'affidabilità di un soggetto, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione (Tar Bari sez. III 25 maggio 2012 n. 1043).
1.3. Il provvedimento di diniego della licenza di porto d’armi è illegittimo per difetto di motivazione, qualora la P.A., avendo rilevando una precedente condanna penale del soggetto istante, il cui procedimento era pendente al momento del rilascio del precedente rinnovo del proto d’armi, non abbia dato conto delle ragioni della diversa valutazione della medesima circostanza di fatto che hanno condotto al rigetto dell’istanza.
1.4. Il diniego della licenza di porto d’armi è altresì illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, qualora la P.A., rilevando la presenza di alcune denunce (tutte archiviate) nei confronti del soggetto istante, non abbia tenuto conto del fatto che tali denunce provenissero da uno stesso soggetto, circostanza questa che porta a ritenere la sussistenza di un rapporto “conflittuale” tra i due, ma che non pare possa sostanziare un complessivo giudizio di pericolosità del soggetto istante, in assenza di ulteriori e specifici elementi evidenziati dall’Amministrazione stessa.

2. Diniego licenza di porto d’armi. Domanda risarcitoria. Principio dell’onere della prova. 
2.1. Sulla domanda risarcitoria in caso di diniego illegittimo di rinnovo della licenza di porto d’armi, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere le proprie ragioni. Se tali elementi mancano viene meno il fatto costitutivo della domanda e viene impedito al giudice di esaminare il merito del ricorso. Ciò assume ancora maggiore rilevanza laddove si controverta, quanto alla domanda risarcitoria, su diritti soggettivi, ambito questo non governato dalla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì dal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., applicabili, in tal caso, anche al processo amministrativo.
2.2. La limitazione dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, che connota abitualmente il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la pubblica amministrazione, mentre l'esigenza di un'attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell'an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella disponibilità dello stesso soggetto leso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1672).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 02498
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