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Motivazione degli atti amministrativi.

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Inammissibilità del divieto di integrazione postuma dei provvedimenti amministrativi
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 23 aprile 2014, n. 00653

Principio

Inammissibilità del divieto di integrazione postuma dei provvedimenti amministrativi.
La cd. integrazione postuma della motivazione è inammissibile, ed è rimasta tale anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 15/2005 che ha introdotto la cd. dequotazione dei vizi formali del provvedimento, poiché il divieto della cd. integrazione postuma della motivazione costituisce un presidio ineludibile a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. 

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 23 aprile 2014, n. 00653
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