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Moralità professionale

Contratti pubblici

Sulla possibilità per le imprese concorrenti nelle gare pubbliche di appalto di dimostrare il possesso dei c.d. requisiti di moralità professionale senza utilizzare moduli appositamente predisposti dalla stazione appaltante
T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, Sentenza 11 dicembre 2013, n. 00078

Principio

Sulla possibilità per le imprese concorrenti nelle gare pubbliche di appalto di dimostrare il possesso dei c.d. requisiti di moralità professionale senza utilizzare moduli appositamente predisposti dalla stazione appaltante.

Nelle gare pubbliche, la possibilità di presentare una dichiarazione sul possesso dei requisiti dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 senza utilizzare il modulo appositamente predisposto dalla stazione appaltante è coerente sia con il carattere necessariamente non vincolante dei moduli di cui si tratta, ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2013, n. 3146), sia con la tassatività delle cause di esclusione, prevista dall’art. 46, comma 1 bis, del cod. appalti. Difatti, quest’ultima disposizione correla l’esclusione alla violazione delle prescrizioni previste dal codice medesimo, dal regolamento o da altre norme di legge, sicché, considerato che nessuna norma impone di utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante, è evidente che solo la mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 può giustificare l’esclusione, ma non l’utilizzo in modo errato di un modulo predisposto dall’amministrazione.

T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. 1, 11 dicembre 2013, n. 00078
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