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Moralità professionale

Contratti pubblici

Onere motivazionale del seggio di gara nella valutazione di reati incidenti sulla moralità professionale. Sorte dei dipendenti del gestore uscente: obbligo o meno di assunzione da parte del gestore entrante. Obbligo dei concorrenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Ordinanza Sospensiva 30 novembre 2013, ord. n. 00605

Principio

1. Onere motivazionale del seggio di gara nella valutazione di reati incidenti sulla moralità professionale.
1.1. Nel caso di fattispecie di reato che potrebbero giustificare dubbi sulla moralità professionale siccome riferite all'organizzazione aziendale del lavoro, rileva il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato, facendo decadere la rilevanza concreta dei fatti, e giustifica la presunzione che si sia realizzata una soluzione di continuità nei metodi aziendali;
1.2. Quanto alla motivazione necessaria alla commissione di gara per superare la presenza delle condanne penali, se l’elemento di irrilevanza è per sé evidente, come nel caso di un lungo intervallo temporale, sembra corretto ritenere che l’onere di motivazione cambi segno, ossia imponga lo sforzo di dimostrare la rilevanza dei precedenti penali nonostante il tempo trascorso.

2. Sorte dei dipendenti del gestore uscente. Obbligo o meno di assunzione da parte del gestore entrante.
In tema di sostenibilità dell’offerta economica, i concorrenti non sono vincolati a stimare il costo del personale ipotizzando un numero di dipendenti pari a quello del gestore uscente, in quanto il passaggio dei dipendenti di quest’ultimo nella nuova gestione non è automatico e comunque può avvenire con soluzioni definibili solo a posteriori (v. TAR Brescia Sez. II 23 settembre 2013 n. 780). In generale, non costituisce sintomo di irragionevolezza dell’offerta la prospettazione di modalità organizzative diverse (per numero di dipendenti, produttività stimata, costi gestionali) rispetto a quella del gestore uscente.

3. Obbligo dei concorrenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
L’obbligo per i concorrenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza sussiste anche in mancanza di una specifica previsione all’interno della lex specialis, e può essere superato solo in casi particolari (v. ordinanza cautelare di TAR Brescia Sez. II 18 gennaio 2013 n. 37).

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 30 novembre 2013, ord. n. 00605
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