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Moralità professionale

Contratti pubblici

Esclusione dalla gara per omessa dichiarazione di pregiudizi penali
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 13 novembre 2013, n. 00341

Principio

Esclusione dalla gara per omessa dichiarazione di pregiudizi penali

1. Nelle gare pubbliche, allorquando il rappresentante legale di impresa concorrente sottoscriva una dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, contrassegnando la parte dell'apposito modello fornito dalla stazione appaltante e che esclude in toto la sussistenza di precedenti penali a suo carico, omettendo però di richiamare una sentenza di condanna oltre trenta anni prima, l’avere corredato l’offerta di un’attestazione falsa o comunque non conforme al modello imposto dalle norme di gara, determina legittimamente l’esclusione dalla gara (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6291).
2. La mancata dichiarazione di pregiudizi penali ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 incide non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa. 
3. È irrilevante che gli illeciti penali non dichiarati ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale della concorrente, in quanto, l’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente, il quale è pertanto obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 13 novembre 2013, n. 00341
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