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Moralità professionale

Contratti pubblici

Sulle garanzie procedimentali nel caso di annullamento di aggiudicazione provvisoria. Sulla rilevanza di condanne per falso ideologico in sede di valutazione della moralità professionale dell'imprenditore
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 18 giugno 2013, n. 03328

Principio

1. Non deve essere preceduto da avviso di avvio del procedimento l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria per incompletezza dell'autocertificazione sulla c.d. moralità professionale.
Nel caso di incompletezza dell'autocertificazione circa la c.d. moralità professionale (art. 75 d.P.R. n. 554/1999 e ora art. 38 codice appalti), a fronte dell’accertata falsità della dichiarazione, legittimamente la Stazione appaltante può provvedere all'esclusione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, senza consentire ad essa di esercitare il contraddittorio. Da un lato, a fronte della falsità della dichiarazione, nessun elemento utile avrebbero infatti potuto portare le controdeduzioni dell'impresa ai fini di un eventuale diverso segno delle determinazioni contestate; dall’altro lato, non essendo stata ancora l’impresa dichiarata aggiudicataria in via definitiva alla data del provvedimento impugnato, non era neppure necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi non di annullare in autotutela l’atto conclusivo di aggiudicazione definitiva, ma di non attribuire definitività all’atto endoprocedimentale di provvisoria aggiudicazione (Cons. St., Sez. III, 11 luglio 2012, n. 4116).

2. Circa la rilevanza o meno dell’omessa rappresentazione dell’esistenza di una condanna penale passata in giudicato.
2.1. In tema di gare pubbliche, la valutazione circa l’idoneità delle condanne, per contenuto e gravità, ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario spetta discrezionalmente all’Amministrazione, non essendo perciò demandato al singolo concorrente il giudizio circa l'incidenza sull'affidabilità morale e professionale di eventuali reati dal medesimo commessi, sicché è da qualificarsi falsa una dichiarazione di inesistenza di condanne di tal fatta anche se compiuta sulla base di una valutazione soggettiva del concorrente stesso. Ne consegue che l’omessa dichiarazione di condanna penale passata in giudicato è di per sé fatto rilevante, in via autonoma, incidendo essa stessa sulla moralità professionale dell’imprenditore.
2.2. L'incompletezza della dichiarazione sulla c.d. moralità professionale non può essere supplita dalla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; ciò in quanto detti certificati sono parzialmente inadeguati a provare i requisiti di moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Il certificato del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta infatti, tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione alla procedura d'appalto.
2.3. In tema di affidabilità morale e professionale dell'impresa concorrente, è fatto carico alla stazione appaltante di valutare la condotta dell'offerente, tenendo conto di molteplici aspetti, come quelli soggettivi e temporali, per verificare la sua professionalità per come nel tempo si sia manifestata, per cui la p.a. dovrà valutare caso per caso se il reato incida sulla moralità professionale dell'interessato
2.4. La condanna dell'imprenditore per il reato di “falsità ideologica” rientra tra i reati relativi a fatti “la cui natura ed i cui contenuti siano idonei a incidere sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti” (cfr. determina n. 56/2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 182/40093 del 1.3.2000). La condotta punita con la condanna de qua ha indubbiamente messo in pericolo il bene della pubblica fede (con particolare riferimento al dovere del privato di attestare al pubblico ufficiale la verità in ordine a fatti rilevanti dal punto di vista giuridico destinati ad essere documentati a fini probatori nell'atto pubblico), con conseguente inaffidabilità dell’interessato in sede di accesso alla contrattazione con la p.a

Cons. St., Sez. 3, 18 giugno 2013, n. 03328
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