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Micro, piccole e medie imprese

Contratti pubblici

Sul divieto ex art. 13, comma 4°, legge 11 novembre 2011, n. 180 di controllare, in sede di verifica a campione ex art. 48 codice contratti pubblici, se il concorrente, qualificabile come micro, piccola o media impresa, possegga effettivamente i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 17 settembre 2013, n. 08314

Principio

Sul divieto ex art. 13, comma 4°, legge 11 novembre 2011, n. 180 di controllare, in sede di verifica a campione ex art. 48 codice contratti pubblici, se il concorrente, qualificabile come micro, piccola o media impresa, possegga effettivamente i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara.

1. Il c.d. Statuto delle imprese (l. 11 novembre 2011, n. 180) ha introdotto, tra le altre, una serie di previsioni finalizzate a favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese: tra queste rientrano - per il combinato disposto dell’art. 5, I comma, lett. a), della stessa l. 180/11, e dell’art. 2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003 - quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni, oppure il cui totale del bilancio annuo non supera i 43 milioni di curo.
2. L'art. 13, comma 4°, della l. 11 novembre 2011, n. 180 vieta alle stazioni appaltanti di controllare se il concorrente, rientrante nel proprio ambito soggettivo di applicazione (micro, piccole e medie imprese), possegga effettivamente i requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione alla gara, e ciò fino all’esito della stessa, se a quegli favorevole.
3. L'art. 13, comma 4°, legge 11 novembre 2011, n. 180, trattandosi di norma speciale, evidentemente è destinato a esonerare le imprese minori dall’onere economico che la dimostrazione dei requisiti comporta e deve trovare applicazione anche nella fase di verifica, di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006; e ciò anche con riguardo alle imprese di progettazione ex art. 53 D.Lgs. n. 163/2006, accumunate alle altre dall’onere economico suddetto.
4. In sede di verifica ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006, è indebita la richiesta effettuata dalla stazione appaltante di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal disciplinare della gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, se tale richiesta è rivolta a un operatore economico rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 13 legge 11 novembre 2011, n. 180, avendo meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo al di sotto dei 50 milioni di euro. 
5. Ove la stazione appaltante escluda un partecipante all'esito dell'esame della documentazione richiesta ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e fornita da impresa sottratta al relativo onere ex art. 13 legge n. 180/2011, tale esclusione è illegittima. Si deve infatti riconoscere che la richiesta documentale, cui è seguita l’esclusione dalla procedura, è senz’altro indebita, e ciò costituisce un vizio affatto assorbente. È irrilevante stabilire se la stazione appaltante abbia correttamente valutato gli elementi trasmessi: non potendo richiederli, essa non aveva, per conseguenza, il potere di apprezzarne il contenuto, né, tanto meno, di escludere conseguentemente dalla gara un partecipante.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 17 settembre 2013, n. 08314
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