Accedi a LexEureka

Messa in sicurezza dei siti inquinati.

Ambiente, parchi e aree protette

Sui soggetti onerati dell'obbligo della messa in sicurezza dei siti inquinati ex art. 245 del Codice dell'Ambiente.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 31 maggio 2013, n. 00318

Principio

1. Sui soggetti onerati dell'obbligo della messa in sicurezza dei siti inquinati ex art. 245 del Codice dell'Ambiente.

L’obbligo della messa in sicurezza del sito inquinato previsto dall’art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006, che impone al “proprietario o gestore” dell’area contaminata di attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242. D.Lgs. cit., prescinde da ogni addebito di responsabilità nei confronti del proprietario o del gestore, ma si esercita nei loro confronti solo perché il loro rapporto con l’area inquinata consente di intervenire con la sollecitudine richiesta dagli interventi di questa specie.

2. Sui soggetti onerati dell'obbligo della messa in sicurezza dei siti inquinati di proprietà pubblica.

E’ infondata la tesi secondo cui l’inquinamento delle acque pubbliche, anche sotterranee, di proprietà demaniale, debba essere rimediato con l’intervento del proprietario pubblico, cioè dello Stato. Ciò, infatti, potrà valere per la bonifica finale, quando non sia attingibile il responsabile dell’abuso e non rimanga altro soggetto idoneo che la pubblica amministrazione, ma non per la messa in sicurezza d’emergenza, che incombe al “proprietario o al gestore dell’area” ai sensi dell’art. 245, 2° comma della L. n. 152/2006, specie considerando che, se tale soggetto trascurasse il proprio dovere, inquinerebbe un bene altrui.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 31 maggio 2013, n. 00318
Caricamento in corso