Accedi a LexEureka

Manufatti precari

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Permesso di costruire. Manufatti strutturalmente precari ma adibiti a soddisfare esigenze permanenti. Necessità. 2. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Contestuale individuazione dell'area di sedime che verrà acquisita per il caso di inottemperanza. Ricorso in sede giurisdizionale. Inammissibilità per difetto di interesse
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 16 settembre 2014, n. 01470

Principio

1. Permesso di costruire. Manufatti strutturalmente precari ma adibiti a soddisfare esigenze permanenti. Necessità.
1.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380 del 2001, è consentita l'installazione senza il permesso di costruire di manufatti precari, tali non potendosi considerare quelli funzionali a soddisfare esigenze permanenti, in quanto idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie. Il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2842 del 2014; TAR Piemonte, questa sez. II, n. 1103 del 2014). 
1.2. La “precarietà” dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (in tal senso, già Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 6615 del 2007).
1.3. Legittimamente, stante la sua natura abusiva, l'Amministrazione comunale ingiunge la demolizione di una casa mobile a destinazione residenziale, in quanto, sebbene strutturalmente precaria (avendo astrattamente la caratteristica della “mobilità”), risulta adibita ad un uso abitativo permanente nel tempo (nella specie da oltre 4 anni dalla sua collocazione)

2. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Contestuale individuazione dell'area di sedime che verrà acquisita per il caso di inottemperanza. Ricorso in sede giurisdizionale. Inammissibilità per difetto di interesse.
Ove l'Amministrazione Comunale nel reprimere abuso edilizio ingiunga la demolizione di manufatto abusivo individuando contestualmente l’area da acquisirsi gratuitamente al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è inammissibile per carenza attuale di interesse a coltivarlo il gravame avverso tale parte dell'ordinanza-ingiunzione, la quale, invero, ha portata meramente ricognitiva delle aree che, nell’eventualità di un mancato spontaneo adempimento all’ordinanza di rimozione, subiranno la sorte indicata dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Una lesione concreta potrebbe prodursi per la parte ricorrente soltanto nel momento in cui l’amministrazione dovesse addivenire al provvedimento di acquisizione gratuita delle aree, così spogliandone la parte interessata. Prima di quel momento non vi è alcuna lesione e, pertanto, non vi è alcun interesse all’impugnazione (cfr., del tutto analogamente, TAR Piemonte, sez. II, n. 1324 del 2013).

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 16 settembre 2014, n. 01470
Caricamento in corso