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Mancata riassunzione del giudizio

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Sulle cause di sospensione del giudizio per pendenza dello stesso dinanzi alla Corte di Giustizia UE e la conseguente mancata riassunzione con deposito dell’istanza di fissazione di udienza
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 25 novembre 2021, ord. n. 07901

Premassima

La decadenza del ricorso e l’estinzione del giudizio, qualora l’udienza non sia stata già fissata d’ufficio, è conseguenza giuridica della mancata riassunzione del giudizio nei termini disposti dall’art. 80 c.p.a. in virtù del deposito di una sentenza della Corte di Giustizia.

Principio

Sul tema ha rilevato il Supremo Consesso che appare condivisibile la tesi secondo cui all’oggettiva ripresa del giudizio, a causa dell’esercizio di poteri officiosi di fissazione, non avrebbe sortito alcuna funzione utile un’eventuale attività conclusa dalla parte, giacché si sarebbe concretizzato interamente in rerum natura l’evento in forza del quale l’art.80, comma 1, c.p.a. onerando anche le parti processuali della responsabilità per una ordinata gestione del processo.

Ne consegue che, secondo l’orientamento adottato nella sentenza de qua, la parte è onerata della presentazione dell’istanza di fissazione udienza; pertanto, se si ritiene che la stessa istanza sia condizione di procedibilità dell’appello, nell’ipotesi di fissazione d’ufficio, potrà sempre essere sollevato l’errore scusabile. In caso contrario, ovverosia se non viene fissata d’ufficio l’udienza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 85 c.p.a. per il Giudice non sarebbe operabile l’estinzione della stessa per inattività delle parti.

Cons. St., Sez. 6, 25 novembre 2021, ord. n. 07901
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