Mancata indicazione del contrassegno di lista ed esclusione dalle liste elettorali
Elezioni
Premassima
L’esclusione della Lista
“Prima Napoli” dalle elezioni amministrative al Comune di Napoli è legittima
per non aver stabilito il contrassegno della lista nel relativo modulo.
Principio
Il Supremo Consesso ha specificato che ai sensi del d.P.R. 6 maggio 1960,
n. 570, rubricato “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali”, i Comuni con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti prevede che “è obbligatoria la presentazione di
un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato
a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”.
Nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche si deve interpretare
la normativa suddetta nel senso dell’obbligatorietà della prescrizione
relativamente al contrassegno, rilevando che la necessità di formalità in
relazione della celerità e prontezza del procedimento elettorale sussiste in
misura maggiore per i Comuni più grandi. Quindi, nella suesposta esigenza di
certezza delle situazioni giuridiche del procedimento elettorale celere vige la
ratio dispositiva di favorire le tipografie all’uopo incaricate a facilitare
la riproduzione del contrassegno, il quale dovrà essere oggetto di votazione
sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, individuando prevalente
importanza in capo ad eventuali integrazioni documentali.