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Mancata indicazione del contrassegno di lista ed esclusione dalle liste elettorali

Elezioni

Sulle cause di esclusione delle liste elettorali per omissione del contrassegno di lista
Cons. St., Sez. 2, Sentenza 17 settembre 2021, n. 06371

Premassima

L’esclusione della Lista “Prima Napoli” dalle elezioni amministrative al Comune di Napoli è legittima per non aver stabilito il contrassegno della lista nel relativo modulo.

Principio

Il Supremo Consesso ha specificato che ai sensi del d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, rubricato “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti prevede che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”.

Nell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche si deve interpretare la normativa suddetta nel senso dell’obbligatorietà della prescrizione relativamente al contrassegno, rilevando che la necessità di formalità in relazione della celerità e prontezza del procedimento elettorale sussiste in misura maggiore per i Comuni più grandi. Quindi, nella suesposta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche del procedimento elettorale celere vige la ratio dispositiva di favorire le tipografie all’uopo incaricate a facilitare la riproduzione del contrassegno, il quale dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, individuando prevalente importanza in capo ad eventuali integrazioni documentali.

Cons. St., Sez. 2, 17 settembre 2021, n. 06371
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