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Lottizzazione abusiva

Urbanistica e edilizia

1. Lottizzazione abusiva. Distinzione lottizzazione abusiva sostanziale (o materiale) e lottizzazione abusiva giuridica (negoziale o cartolare). Identica finalità. Trasformazione urbanistica o edilizia in violazione prescrizioni urbanistiche. 2. (segue): lottizzazione abusiva mista. 3. Lottizzazione abusiva giuridica (o negoziale). Destinazione a scopo edificatorio del terreno. Elementi indiziari. Alienazione del lotto a due distinti acquirenti. Insufficienza.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 12 settembre 2014, n. 09650

Principio

1. Lottizzazione abusiva. Distinzione lottizzazione abusiva sostanziale (o materiale) e lottizzazione abusiva giuridica (negoziale o cartolare). Identica finalità. Trasformazione urbanistica o edilizia in violazione prescrizioni urbanistiche. 
L’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che riproduce il contenuto dell'art. 18, comma 1, l. n. 47 del 1985, detta una duplice nozione di lottizzazione abusiva: lottizzazione abusiva sostanziale o materiale di terreni a scopo edificatorio, o una lottizzazione abusiva giuridica o negoziale. La condotta sottesa alla integrazione della fattispecie illecita – che integra un grave attentato alle potestà di Governo del territorio previste ed espressamente normate dall’art. 117 della Costituzione, incidendo sulla potestà programmatoria urbanistica e, insieme, sull’assetto del territorio – riposa nella erezione di opere (c.d. lottizzazione materiale) ovvero nella intrapresa di iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione negoziale) che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche (cfr. Cons. Stato, V, 19 giugno 2014, n. 3115).

2. (segue): lottizzazione abusiva mista.
La lottizzazione abusiva mista si configura quando le due tipologie di attività illecite (la lottizzazione abusiva materiale e quella giuridica) vengono espletate congiuntamente in un "intreccio" di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata, oppure in violazione della pianificazione vigente.

3. Lottizzazione abusiva giuridica (o negoziale). Destinazione a scopo edificatorio del terreno. Elementi indiziari. Alienazione del lotto a due distinti acquirenti. Insufficienza.
3.1. A differenza della lottizzazione abusiva materiale, la quale rileva ex se in relazione al tipo di opere realizzate, la lottizzazione cd. “negoziale" o "cartolare", al contrario, si fonda sulla presenza di "elementi indiziari", da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti dall'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 con elencazione normativa non tassativa) non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione. 
3.2. Nel caso di lottizzazione abusiva negoziale, lo scopo edificatorio non è quello riposto in animo da ciascun proprietario che confidi nell’evoluzione della pianificazione urbanistica in senso a se favorevole, quanto piuttosto quello di colui che intende immediatamente, ed in contrasto con la pianificazione vigente, trasformare o favorire la trasformazione urbanistica dell’area creando una nuova maglia urbana (cfr. Cons. Stato, IV, 16 aprile 2014, n. 1904). 
3.3. Nel caso di lottizzazione abusiva negoziale, l’esistenza dello scopo edificatorio può essere dedotto da una serie di indizi, secondo un’indicazione normativa non tassativa, e solo quando lo stesso è provato, sia pur indiziariamente, può ritenersi integrata la fattispecie che determina la sanzione penale, e quella amministrativa nella specie irrogata (acquisizione al patrimonio disponibile dell’amministrazione).
3.4. Illegittimamente l'Amministrazione Comunale ingiunge la sospensione di asserita attività lottizzatoria a scopo edificatorio oggetto di due distinti atti negoziali inter vivos, disponendo altresì l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dei terreni trascorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione, laddove gli elementi indiziari da cui ricavare la lottizzazione abusiva non siano stati sufficientemente provati dall’amministrazione. La vendita delle due proprietà di per sé sola non può infatti configurare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio e, quindi, un’ipotesi di lottizzazione abusiva, tanto più se non è stato dato riscontro di alcuna realizzazione di opere che comporti la trasformazione urbanistica o edilizia delle aree in violazione degli strumenti urbanistici.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 12 settembre 2014, n. 09650
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