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Lottizzazione abusiva

Urbanistica e edilizia

Sulla competenza del Sindaco ad adottare un provvedimento di sgombero dell'area interessata dalla lottizzazione abusiva. Sulla natura del provvedimento del Sindaco ex art. 30, co. 8, d.P.R. 380/2001. Sull'affidamento del privato in ordine al mantenimento di opere edilizie realizzate abusivamente.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 23 luglio 2013, n. 01726

Principio

1. L'art. 30, co. 8, d.P.R. 380/2001. I poteri del Sindaco.


1.1. Il Sindaco ha competenza nell'adozione del provvedimento ex art. 30, co. 8, d.P.R. 380/2001 che dispone lo sgombero di persone e cose dall'area interessata dalla lottizzazione abusiva e già da tempo acquisita al patrimonio comunale disponibile. Tale provvedimento ha natura mista:
- atto di natura ricognitiva in merito alle vicende aventi ad oggetto la lottizzazione;
- atto di impulso e di sollecitazione nei riguardi sia del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio (relativamente alle operazioni materiali di immissione nel possesso) sia del Dirigente dell'Ufficio Tecnico (per quanto concerne la demolizione dei manufatti abusivi).
1.2. Il provvedimento del Sindaco ex art. 30, co. 8, d.P.R. 380/2001 ha la funzione di preparare una serie di attività che appaiono caratterizzate da doverosità, posto che la demolizione delle opere facenti parte di una lottizzazione abusiva non è altro che l'esito vincolato del relativo procedimento sanzionatorio.
1.3. Il provvedimento del Sindaco assunto ai sensi dell'art. 30, co. 8, d.P.R. 380/2001 non vìola l'art. 107 TUEL e, più in generale, il riparto di competenze fra Sindaco e dirigente.
Ed infatti, il Sindaco, quale responsabile della P.A., mantiene integro il suo potere di indirizzo politico amministrativo, che include anche la stigmatizzazione delle vicende edilizie, con annessa esortazione ai dirigenti a provvedere di conseguenza, senza che possa dirsi travalicata l'area dei poteri della dirigenza.

2. Sulla rilevanza dell'affidamento del privato in merito al mantenimento di opere edilizie realizzate abusivamente.

2.1. L'affidamento del privato circa il mantenimento di opere edilizie abusive deve essere ragionevole, ossia porsi quale frutto di una condotta di reale disinteresse protrattosi nel tempo da parte della P.A. per la sorte di una vicenda edilizia, il quale faccia propendere per la scelta amministrativa di non procedere ad una demolizione degli immobili abusivi, ma di recuperarne la conformità all'ordinamento giuridico attraverso condono o riqualificazione edilizia.
2.2. Non è sufficiente ad ingenerare un affidamento che possa considerarsi legittimo la mera possibilità di approvazione di un piano di recupero di intervento territoriale, quando la finalità dell'esternazione di tale evenienza si realizza nel sottolineare la difficoltà per la P.A. di procedere a demolizione di opere edilizie di grandi dimensioni, con notevole esborso di denaro pubblico. 

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 23 luglio 2013, n. 01726
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