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Localizzazione aree preordinate all'esproprio e accordi di cessione

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

Sulla natura ampiamente discrezionale delle scelte di localizzazione delle aree preordinate all’esproprio
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 30 settembre 2013, n. 04872

Principio

1. Sulla natura ampiamente discrezionale delle scelte di localizzazione delle aree preordinate all’esproprio.
Le scelte di localizzazione delle aree preordinate all’esproprio sono indefettibilmente contenute in un regolamento urbanistico che, come da consolidata giurisprudenza, risponde a scelte dell’amministrazione connotate da un’ampissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare; esse, inoltre, non abbisognano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni 
2. Sul termine di impugnazione del regolamento urbanistico contenente previsioni immediatamente lesive.
Il regolamento urbanistico che localizzi specificamente l’opera pubblica su terreni di proprietà dei ricorrenti, è immediatamente lesivo e pertanto deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione. 
3. Sulla facoltà dell’amministrazione di recedere dall’accordo di cessione volontaria per condotta scorretta e contraria a buona fede tenuta dai soggetti espropriati nella fase delle trattative.
La circostanza, appresa solo successivamente dal Comune e nota ai ricorrenti, relativa all’esistenza di un privilegio immobiliare e di tre ipoteche iscritte sull’immobile espropriando costituisce una causa sopravvenuta che giustifica il recesso unilaterale dell’Amministrazione ex art. 11, comma quarto, L. n. 241/1990 dall’accordo procedimentale avente ad oggetto la cessione volontaria dei beni soggetti ad esproprio, integrando il comportamento dei ricorrenti una condotta improntata a scorrettezza e contraria a buona fede, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., nella fase delle trattative e in quella della conclusione dell’accordo. 
4. Sulla facoltà dell’amministrazione di recedere da un accordo procedimentale anche per facta concludentia.
L’esercizio del potere di recesso da parte dell’amministrazione dagli accordi procedimentali di cui all’art. 11, L. 241/90 non necessariamente deve tradursi in un provvedimento, ben potendo essere desunto per facta concludentia dall’adozione di altri atti incompatibili con la persistenza e l’adempimento del vincolo contrattuale. Pertanto, nell’ambito di una vicenda espropriativa, devono considerarsi atti espressivi della volontà di recedere dall’accordo per inadempimento del privato espropriato, sia i successivi decreti di occupazione d’urgenza che i comportamenti materiali di immissione nel possesso dei beni.

Cons. St., Sez. 4, 30 settembre 2013, n. 04872
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