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Lo smaltimento dei rifiuti di plastica.

Igiene e sanità

Sulla legittimità del diniego allo smaltimento dei rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 12 giugno 2018, n. 01253

Premassima

1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale un Ente locale nega la possibilità ad un operatore privato, che abbia la gestione del servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che hanno messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche.

Principio

1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale un Ente locale nega la possibilità ad un operatore privato, che abbia la gestione del servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che hanno messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche.

Il Collegio, in materia di smaltimento di rifiuti, ha precisato che sulla scorta del quadro regolatorio vigente, la plastica consegnata dal cittadino agli eco-conferitori non trasformata e non ancora recuperata costituisce rifiuto di imballaggio ai sensi dell’art. 218, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, trattasi di rifiuti che derivano da imballaggi primari ovvero quelli concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (art. 218, lett. b, d.lgs. n. 152 del 2006). Essi costituiscono, pertanto, rifiuti domestici ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione ed in particolare rifiuti domestici destinati al recupero. Sul punto, ha ulteriormente osservato il Consesso che ai sensi dell’art.198, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti in regime di privativa relativamente a due categorie di rifiuti ossia i rifiuti urbani e i rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento. La norma in esame, quindi, costituisce conferma di una volontà che il legislatore ha già peraltro manifestato nell’art. 23, comma 1, lett. e), l. n. 179 del 2002, secondo cui “La privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 1° gennaio 2003”, ponendosi l’art. 198 in questione in linea con tale ultima norma. Di conseguenza, nel caso di specie, l’attività disimpegnata dalla società ricorrente, volta al recupero e non allo smaltimento, non rientra nella privativa comunale nella gestione dei rifiuti, atteso che la liberalizzazione dell’attività di recupero e nello specifico dell’attività svolta dalla ricorrente – qualificabile come attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – non comporta che la stessa possa svolgersi al di fuori di qualsivoglia programmazione con l’ente pubblico e al di fuori di un convenzionamento con il Comune, ex artt. 199 e segg., d.lgs. n. 152 del 2006. Sicchè, alla luce di quanto osservato, in linee generali, deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale un Ente locale, nega la possibilità ad un operatore privato, che abbia la gestione del servizio pubblico dei rifiuti, di raccogliere presso esercizi commerciali, che hanno messo a disposizione proprie aree private, i rifiuti di plastica provenienti da utenze domestiche, dietro corrispettivo premiale, da avviare al recupero attraverso la cessione alle aziende specializzate.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 12 giugno 2018, n. 01253
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