L'irregolarità della notifica comporta l'annullamento della sentenza.
Giustizia amministrativa
Premassima
1. L'avviso di fissazione dell'udienza pubblica notificato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello effettivo del difensore, comporta l'annullamento della sentenza, in quanto pronunciata in violazione dell'art. 71, comma 5, c.p.a..
Principio
1. L'avviso di fissazione dell'udienza pubblica notificato a un indirizzo PEC non corrispondente a quello effettivo del difensore, comporta l' annullamento della sentenza, in quanto pronunciata in violazione dell'art. 71, comma 5, c.p.a..
In ordine alla regolarità del regime delle notifiche, va rilevato che la sentenza non può essere pronunciata senza che i propri difensori abbiano ricevuto notizia dell’intervenuta fissazione dell’udienza, stante la violazione dell’art. 71, comma 5, del c.p.a. posto a fondamento del diritto di difesa. Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che l’avviso d’udienza è stato inviato ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello del difensore della parte in causa e ciò ha comportato, conseguentemente, l' annullamento della sentenza impugnata nonché la rimessione della causa al TAR Lazio – Roma, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del c.p.a..