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Limiti e condizioni nell'ambito degli appalti pubblici.

Giustizia amministrativa Contratti pubblici

Sul necessario obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 7 febbraio 2019, n. 00258

Premassima

1. L'impugnazione avverso l'unitario provvedimento di ammissione dei concorrenti ai vari lotti, unitamente a quella relativa agli operatori economici, contestata anch'essa con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi, deve ritenersi ammissibile.

2. In sede di gara pubblica il sopralluogo previsto tra le clausole a pena di esclusione non può considerarsi contrario alla legge, salvo che lo stesso abbia carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla normativa di gara.

Principio

1. L'impugnazione avverso l'unitario provvedimento di ammissione dei concorrenti ai vari lotti, unitamente a quella relativa agli operatori economici, contestata anch'essa con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi, deve ritenersi ammissibile.

Sul punto il Collegio ha osservato che la disposizione di cui all'art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ha codificato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di procedura di evidenza pubblica suddivisa in più lotti, l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. Pertanto, sulla base di quanto rilevato, il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o atto. Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi parimenti ammissibile l'impugnazione avverso l'unitario provvedimento di ammissione dei concorrenti ai vari lotti, unitamente a quella relativa agli operatori economici, contestata anch'essa con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi.

2. In sede di gara pubblica il sopralluogo previsto tra le clausole a pena di esclusione non può considerarsi contrario alla legge, salvo che lo stesso abbia carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla normativa di gara.

Nell' ambito della gara pubblica, il Consesso ha altresì evidenziato che l'obbligo di sopralluogo, strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037). Peraltro il Collegio ha anche rilevato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. La ridetta verifica può, quindi, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali. Da quanto dedotto, ne deriva che la clausola della previsione del sopralluogo, a pena di esclusione, non può di per sé dirsi contraria alla legge, salvo che lo stesso abbia carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla normativa di gara e che l’obbligo di sopralluogo abbia un ruolo sostanziale, e non meramente formale, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto in questione.

Massima


T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 7 febbraio 2019, n. 00258
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