Accedi a LexEureka

Limiti alla circolazione stradale

Circolazione stradale

Sul potere discrezionale dell'amministrazione di porre limitazioni alla mobilità stradale
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 8 aprile 2022, n. 02599

Premassima

Sono discrezionali i provvedimenti limitativi della circolazione stradale, sottoposti in sede giurisdizionale a giudizio di sindacabilità solo per irragionevolezza o manifesta illogicità.



Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha chiarito che il codice regolamentare il traffico è una disciplina funzionale alla moltitudine di interessi pubblici coinvolti, al fine di garantire la tutela delle distinte esigenze, purché quest’ultime assolvano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato è rimesso al giudice amministrativo, ab externo, ai sensi del principio di separazione dei poteri e alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito.

In ragione delle suesposte considerazioni, trova giustificazione la limitazione della libertà di circolazione, specie qualora sia una conseguenza della necessità di garantire tutela rafforzata ai patrimoni ambientali che abbiano un peso a livello nazionale o mondiale. Ne consegue la discrezionalità dei provvedimenti limitativi della circolazione stradale da parte del giudice amministrativo, i quali non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per irragionevolezza o manifesta illogicità.

Cons. St., Sez. 6, 8 aprile 2022, n. 02599
Caricamento in corso