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L'esclusione dalla gara per inadempimento contrattuale.

Contratti pubblici

Sull'esclusione dalla gara per inadempimento contrattuale, a seguito dell'accertata iscrizione della concorrente al casellario informatico ANAC.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza Breve 11 aprile 2018, n. 02390

Premassima

1. Deve rilevarsi la legittimità dell'esclusione da una gara pubblica disposta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a seguito dell'accertata iscrizione della concorrente al casellario informatico dell’ANAC, per violazione in tema di inadempimento contrattuale.

Principio

1. Deve rilevarsi la legittimità dell'esclusione da una gara pubblica disposta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a seguito dell'accertata iscrizione della concorrente al casellario informatico dell’ANAC, per violazione in tema di inadempimento contrattuale.

Il Collegio, in tema di esclusione da una gara pubblica, ha osservato che a dirimere la questione, soccorre la portata meramente esemplificativa delle ipotesi di grave illecito professionale, contemplate nel secondo periodo della disposizione di cui all'art. 80, cpv., d.lgs. n. 50/2016. Sicchè la piena autonomia, della fattispecie contemplata nel periodo precedente, ovvero la sua portata generale, si affranca dai requisiti specifici richiamati nei predicati casi esemplificativi. In vero, precisa il Consesso come il legame esistente tra ipotesi generale e fattispecie tipizzate è rintracciabile nella «dimostrazione con mezzi adeguati» che la norma impone alla stazione appaltante, onere quest'ultimo, nell’ipotesi generale, non soggetto ad alcuna conformazione particolare, restando, di conseguenza, verificabile, pro caso, alla stregua dei consueti parametri di imparzialità dal punto di vista della non manifesta irragionevolezza e proporzionalità della valutazione compiuta. Al contrario, nel secondo caso, per effetto della naturale differenziazione, propria della tecnica redazionale di esemplificazione, l’esistenza di presunzioni sulla formazione della prova del grave illecito professionale restringe l’ambito di valutazione della stazione appaltante. La suddetta maggiore intensità descrittiva della fattispecie trova un punto di equilibrio tra l’alleggerimento dell’onere probatorio che grava sulla stazione appaltante e la possibilità per il contraente di neutralizzare tale effetto vincolante, avvalendosi di una giudiziale contestazione, ove gli venga consentito di opporsi ad un contestato inadempimento contrattuale. Nondimeno giova evidenziare che l’esistenza di una contestazione giudiziale della risoluzione non implica che la fattispecie concreta ricada esclusivamente nell’ipotesi esemplificativa, con applicazione del relativo regime operativo, considerando tra l'altro che il “fatto” in sé di inadempimento resta pur sempre un presupposto rilevante ai fini dell’individuazione di un grave illecito professionale, secondo l’ipotesi generale. Da quanto osservato, pertanto, ne deriva che deve ritenersi legittima l’esclusione dalla gara disposta ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a seguito dell'accertata iscrizione della concorrente al casellario informatico dell’ANAC, per violazione in tema in inadempimento contrattuale, a nulla rilevando che la risoluzione, disposta da altra stazione appaltante per fatto ritenuto grave, sia stata giudizialmente contestata innanzi al Tribunale con giudizio ancora pendente.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 11 aprile 2018, n. 02390
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